2.1. Il significato di liberterra

 

SINTESI: non necessaria. argomento unico

 

2.1.1.          Una volta eliminati i privilegi sul suolo, sia pubblici che privati, la rivalità tra gli uomini avrà perso la ragion d’esistere, consentendo d’indirizzarne le forze verso scopi più elevati.

2.1.2.          Sulla terra, sull’orbe terracqueo, devono aver parità di diritti tutti gli uomini, assolutamente tutti, senz’alcuna eccezione per differenza di razza, religione, colore e/o altre caratteristiche fisiche;

2.1.2.1.      Ed ognuno deve potersi stabilire là, dove il desiderio, il cuore o le necessità di salute lo portano, fissando la propria dimora su qualunque territorio – in perfetta eguaglianza di diritti - senza poterne essere impedito da nessuno, nè singolo nè organizzato,

2.1.2.2.      perchè questa terra è la patria di noi tutti ed il concetto di liberterra non ammette alcuna limitazione artificiale, essendo per definizione onnicomprensivo.

2.1.3.          Sulla terra non c’è nè diritto di popoli, nè sovranità, nè diritto all’autodeterminazione che regga: il diritto di sovranità sull’orbe terracqueo spetta all’Umanità

2.1.3.1.      e non alle singole nazioni che tantomeno detengono il diritto d’innalzar confini ed instaurare dazi.

2.1.3.2.      Perché in questa nostra concezione di liberterra, essa è assimilabile ad un’unica palla, in cui quindi non esiste nè l’esportazione nè l’importazione:

2.1.3.3.      liberterra deve significare anche libero scambio, a carattere mondiale, e l’eliminazione di tutti i confini doganali, mentre i confini nazionali possono permanere come delimitazione amministrativa, un po’come fra i cantoni della Svizzera.

2.1.3.4.      Ovviamente, da queste premesse consegue inevitabilmente, che i modi di dire carbone inglese, potassio tedesco, petrolio americano ecc.ra. significheranno soltanto il luogo d’origine di quei prodotti:

2.1.3.5.      non ci sarà né mai più potranno esserci carbone inglese e/o potassio tedesco, perchè - indipendentemente dal luogo d’estrazione - ognuno avrà anche gli stessi diritti su tutte le risorse del sottosuolo.

2.1.4.          Ai fini dell’utilizzazione pratica, l’assegnazione al concessionario di ogni singolo lotto avviene trasparentemente con pubblica asta, a cui può partecipare, senza eccezione, qualunque abitante del globo terrestre.

2.1.4.1.      Il provento degli affitti affluisce all’erario e viene completamente ripartito in quote mensili in favore delle madri – indipendentemente dalla loro provenienza - in base al numero dei figli.[1]

2.1.4.2.     La lottizzazione del suolo deve essere effettuata in base alle necessità della coltivazione e dei coltivatori, quindi estensioni piccole alle famiglie piccole, ma grandi alle grandi, come pure alle cooperative, alle comunità comuniste, anarchiche, socialiste ed ecclesiastiche.

2.1.4.3.     Ed i popoli, stati, razze, comunità linguistiche, fraternità religiose, enti economici che contestino anche minimamente questi essenziali concetti di liberterra, siano tollerati, ma ghettizzati, con lo status di fuorilegge.

2.1.5.          L’esproprio della proprietà privata deve avvenire con equo risarcimento rappresentato da un corrispondente valore, in titoli del debito pubblico.



[1] N.d.t.: vedi 2.0. nota 29 e 2.2. nota 2